BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO OFFERTE DAL GOVERNO
ITALIANO A
STUDENTI STRANIERI E STUDENTI CITTADINI ITALIANI
RESIDENTI ALL’ESTERO (IRE) PER L’ANNO
ACCADEMICO 2017-2018
DECORRENZA 27 MARZO 2017 – SCADENZA 10 MAGGIO 2017
Art. 1
OGGETTO DEL BANDO
Il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito
denominato
MAECI), sulla base di quanto stabilito
dalla Legge 288/55 e successive modifiche e integrazioni e, in attuazione degli Accordi culturali bilaterali e relativi
Programmi Esecutivi, Accordi multilaterali, Intese intergovernative e
Convenzioni ad hoc per il sostegno di Progetti Speciali di
Internazionalizzazione con Università, Centri di Ricerca e di Alta Formazione
artistica in Italia, offre borse di studio, in favore di studenti stranieri e studenti cittadini italiani residenti all’estero
(di seguito denominati IRE) per l’Anno Accademico 2017-2018, con l’obiettivo di favorire la
cooperazione culturale internazionale, la diffusione della conoscenza della
lingua, della cultura e della scienza italiana e la proiezione del sistema
economico e tecnologico dell’Italia nel mondo.
Le borse di studio sono offerte per
svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca presso Istituzioni
italiane statali o legalmente riconosciute il cui elenco è disponibile sul sito
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR):
http://www.istruzione.it/web/universita/.
Il MAECI
offre inoltre borse di studio a studenti impegnati in attività di studio
previste da Progetti Speciali (si veda la specifica
sezione riservata a tali progetti nella pagina http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html).
Le borse di studio per Progetti Speciali sono
oggetto di separato bando.
La lista dei
Paesi stranieri beneficiari delle
suddette borse di studio, i cui cittadini possono candidarsi, è consultabile
alla pagina “Borse di studio per stranieri e italiani residenti all’estero” del
sito web di questo Ministero, all’indirizzo: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html
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REQUISITI DI ACCESSO
Per le informazioni su tutti i necessari adempimenti,
si raccomanda di consultare le Linee Guida per il borsista alla pagina web:
Le candidature possono essere
presentate da coloro in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza
del bando.
Le domande presentate da candidati
privi dei requisiti di accesso non saranno prese in considerazione e saranno
escluse automaticamente dalla selezione.
I
dipendenti, di cittadinanza italiana, di Uffici della Pubblica Amministrazione
italiana, nonché i loro familiari - anche se residenti temporaneamente all’estero
- sono esclusi dalla concessione delle borse di studio IRE.
2.1 Titolo
di studio
Possono
concorrere alle borse gli studenti stranieri o studenti italiani stabilmente
residenti all’estero in possesso di un Titolo
di studio valido per l’iscrizione ai
corsi presso l’Istituzione prescelta.
2.2 Limiti
d’età
Possono
presentare domanda i candidati di età compresa tra i 18 e i 36 anni, compiuti alla data di scadenza del presente bando.
Per coloro
che si candidano al primo anno di un Corso di Dottorato, il limite massimo d’età
è fissato a 33 anni, compiuti alla data di scadenza del presente bando.
Per i Corsi di aggiornamento/formazione per docenti
di lingua italiana, possono presentare domanda i candidati di età compresa
tra i 18 e i 45 anni.
2.3 Competenza
linguistica.
Il candidato dovrà allegare alla
domanda un certificato o un attestato comprovante la competenza della lingua
italiana a partire dal livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento:
Per l’iscrizione a corsi
universitari che si svolgano interamente in lingua inglese non è richiesta la
conoscenza della lingua italiana.
Per i soli corsi di lingua e cultura italiana, il candidato dovrà allegare
alla domanda un certificato o attestato comprovante la competenza della lingua
italiana a partire dal livello A2 del
Quadro
Comune Europeo
di Riferimento:
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TIPOLOGIE DI CORSI PER I QUALI SI
POSSONO PRESENTARE LE CANDIDATURE 3.1 Borse di studio della durata di 6 (sei) o 9 (nove) mesi
Le borse di
studio della durata di 6 (sei) o 9
(nove) mesi, con inizio non precedente alla data del 1 novembre 2017,
vengono assegnate per la frequenza delle
tipologie di corsi di seguito elencate:
a) Corsi universitari di Laurea specialistica/Magistrale
(2° ciclo)
Per potersi
iscrivere al primo anno di un corso di laurea di 2° ciclo in Italia, il
candidato dovrà aver concluso un ciclo di studi di 1° livello nel proprio Paese
di provenienza; per potersi iscrivere al secondo anno, il candidato dovrà
essere in regola con gli esami dell’anno precedente.
b) Corsi di Master
di I e II Livello
Per potersi iscrivere ad un Corso di
Master in Italia il candidato dovrà essere in possesso dei titoli
di accesso richiesti dall’Istituzione prescelta.
c) Dottorati di ricerca
Per potersi iscrivere ad un Dottorato di ricerca in
Italia il candidato dovrà essere in possesso dei
titoli di accesso richiesti dall’Istituzione
prescelta.
d) Scuole di Specializzazione
Per potersi
iscrivere ad una Scuola di Specializzazione in Italia il candidato dovrà essere
in possesso dei titoli di accesso richiesti dall’Istituzione prescelta.
Sono esclusi tutti i corsi di Specializzazione relativi
alle discipline mediche (cfr. D. Lgs. 08.08.1991 n. 257).
e) Progetti di Studio in
co-tutela
Questa tipologia di borsa di studio può essere
assegnata per attività di ricerca presso il Consiglio
Nazionale
delle Ricerche, (CNR), l’Istituto Superiore di Sanità o altri Enti statali
universitari, museali, archivistici.
Il candidato
che voglia usufruire di una borsa per svolgere un Progetto di studio in co-tutela,
dovrà allegare alla candidatura il programma di ricerca previsto, avendo cura
altresì di indicare il nominativo e i contatti (e-mail e numero di telefono)
del Docente Tutor della ricerca, oltre alle lettere di accettazione da parte
dell’Istituzione ospitante.
f)
Corsi di
alta formazione professionale, artistica e musicale (AFAM), Scuola
Internazionale di Liuteria di Cremona; Scuola di Alta Formazione e Studio (SAF)
dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) e Scuola
Nazionale di Cinema.
-
Il candidato che voglia iscriversi a corsi presso
Istituzioni AFAM e la Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona deve aver
concluso un ciclo di studi di Scuola Media Superiore valido in loco
per l’accesso alle Accademie o ai Conservatori statali o legalmente
riconosciuti.
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L’elenco
delle Istituzioni AFAM è disponibile sul sito del MIUR
http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni.aspx;
-
il candidato che voglia iscriversi alla SAF dell’ISCR o
alla Scuola Nazionale di Cinemadeve aver concluso un ciclo di studi di Scuola
Media Superiore. L’iscrizione è subordinata al superamento di prove di
ammissione.
3.2 Borse di studio della durata di 3 (tre) mesi
Le
borse di studio della durata di 3 mesi,
con inizio non precedente alla data del 1 novembre 2017, vengono assegnate per
la frequenza delle seguenti tipologie
di corsi:
g) Corsi di
lingua e cultura italiana
Il candidato
dovrà allegare alla domanda un certificato o attestato comprovante la
competenza della lingua italiana a partire dal livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (https://www.linguaitaliana.esteri.it/data/lingua/corsi/pdf/tabella_certificazioni.pdf).
3.3 Borse di studio della durata di 1 (un) mese
Le
borse di studio della durata di 1 mese,
con inizio non precedente alla data del 1 novembre 2017, vengono assegnate per
la frequenza delle seguenti tipologie di corsi:
h) Corsi di
aggiornamento/formazione per Docenti di lingua italiana
Il candidato
che voglia usufruire di una borsa della durata di 1 mese per la frequenza di un
Corso di aggiornamento/formazione per docenti di lingua italiana dovrà
documentare l’attività di docente di lingua italiana L2/LS nel Paese di provenienza.
I candidati provenienti dai Paesi
dell’Unione Europea possono presentare domanda solo per i corsi post-laurea
(Dottorati di ricerca, Scuole di Specializzazione, Progetti di Studio in
co-tutela), corsi di lingua italiana e corsi per docenti di lingua italiana.
Art. 4
RINNOVI
4.1 Possono candidarsi per la
frequenza di un Corso di Laurea a Ciclo Unico per l’anno accademico
2017-2018,
solo coloro che nell’anno accademico
2016-2017 abbiano usufruito di una borsa di studio MAECI e che per l’A.A.
2017-18 si iscrivano almeno al 4° anno dello stesso Corso di Laurea a Ciclo
Unico. L’eventuale rinnovo delle borse è concesso ai soli candidati che
certifichino di essere in regola con gli
esami di profitto previsti per ciascun Anno Accademico.
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4.2
Coloro che nell’Anno
Accademico 2016-2017 abbiano usufruito di una borsa di studio MAECI possono
candidarsi per la prosecuzione o il completamento di un corso di studi
pluriennale
(Corsi
di Laurea, Specializzazioni, Master, Dottorato di ricerca). L’eventuale rinnovo
della borsa è concesso ai soli candidati che certifichino di essere in regola con gli esami di profitto previsti per ciascun Anno Accademico.
Art. 5
INAMMISSIBILITÀ
Le borse di studio MAECI non sono
concesse per la frequenza di Corsi universitari di laurea Triennale (1° ciclo) o a ciclo unico, ad eccezione dei soli rinnovi
(cfr. Art. 4.1).
Le borse di studio MAECI non sono
concesse per la frequenza di corsi presso Istituzioni straniere (Università,
Accademie, biblioteche, Scuole di qualsiasi natura), con sede in Italia né
presso Centri o laboratori di ricerca privati non riconosciuti, né per corsi
singoli o ricerche individuali.
Art. 6
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le candidature per la selezione
relativa all’assegnazione delle borse di studio dovranno essere inviate
esclusivamente per via telematica, accedendo al “Portale borse online” dalla
pagina del sito Internet di questo Ministero:
previa registrazione per
accedere al Modulo di registrazione
attraverso username e password
Per
la Libia possono candidarsi solo coloro che nell’anno accademico 2016-2017 abbiano usufruito di una borsa di
studio MAECI. L’eventuale rinnovo o continuazione della borsa è concesso ai
soli candidati che certifichino di essere in regola con gli esami di profitto previsti per ciascun anno accademico.
Per
la Siria, la selezione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti sarà
effettuata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Ufficio VII D.G.S.P., attraverso l'istituzione di un'apposita
commissione.
Le candidature online devono essere
trasmesse dal candidato a partire dal 27 marzo 2017 entro la mezzanotte
(ora italiana) del 10 maggio 2017.
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Le candidature
pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Art. 7
PROCEDURE DI SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE BORSE
7.1 Selezione
dei candidati
L’esame e la valutazione delle
candidature presentate è di competenza delle Rappresentanze Diplomatiche
italiane con sede nel Paese di provenienza del candidato.
Le
candidature trasmesse telematicamente attraverso il Portale borse online entro i termini stabiliti dal bando saranno
valutate e selezionate da un Comitato
Misto istituito con apposito Decreto del Capo della Rappresentanza
Diplomatica, composto dallo stesso Capo della Rappresentanza Diplomatica o da
un suo delegato, da rappresentanti delle Autorità locali, delle Istituzioni
culturali, scientifiche ed economiche.
Qualora le
condizioni oggettive del Paese all’estero non consentissero la costituzione di
un Comitato Misto, la candidature
saranno esaminate e selezionate da un
Comitato ad hoc, istituito con
apposito Decreto del Capo della Rappresentanza Diplomatica e composto dal Capo
della Rappresentanza Diplomatica, da funzionari italiani e – ove possibile – da
docenti universitari italiani.
7.2 Selezione
dei candidati cittadini IRE
Le
candidature dei cittadini IRE saranno esaminate e selezionate da un Comitato ad hoc, istituito con apposito
Decreto del Capo della Rappresentanza Diplomatica, composto dal Capo della
Rappresentanza Diplomatica, dai rappresentanti dei Comitati e delle
Associazioni dei connazionali all’estero, nonché delle scuole italiane all’estero.
7.3 Procedure
di Assegnazione
L’assegnazione
delle borse di studio sarà effettuata sulla base di una valutazione comparativa
delle candidature presentate, del possesso dei requisiti e di criteri attinenti
al merito e/o all’ eccellenza del curriculum
del candidato, stabiliti sulla base di un’apposita griglia di valutazione.
Art. 8
PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO
Al termine
della selezione, la Rappresentanza Diplomatica competente provvederà alla
pubblicazione della graduatoria dei vincitori e delle riserve, secondo modalità
comunicate sul sito Internet di ciascuna Rappresentanza.
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Art. 9
PAGAMENTO TASSE DI ISCRIZIONE
I vincitori di borse di studio offerte dal Governo
italiano possono beneficiare dell’esonero dal pagamento delle tasse di
iscrizione e dei contributi universitari, in accordo con la normativa vigente,
art. 9 comma 3 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 che stabilisce:
“3. Le Istituzioni e le università esonerano
totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio
annuale del Governo Italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo
sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei
relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero
è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli
Affari Esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo
8, comma 2, preventivamente comunicati dall’Università o dall’Istituzione di
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica al Ministero degli Affari
Esteri.”
Si segnala,
tuttavia, che alcune Università, nell’ambito della loro autonomia
amministrativo-contabile, potrebbero non
accordare tale esenzione.
L’esenzione non è applicata per i Corsi avanzati di
lingua e cultura italiana e per i Corsi di aggiornamento/formazione per docenti
di lingua italiana, per i quali è necessario il versamento mensile delle tasse
d’iscrizione.
Art. 10
COPERTURA ASSICURATIVA MEDICA
I borsisti
beneficiano di una polizza assicurativa per la copertura di eventuali spese per
malattie o infortuni per la durata della borsa di studio.
Sono escluse
dalla copertura assicurativa le malattie dipendenti da condizioni fisiche o
patologiche preesistenti.
Art. 11
PAGAMENTO DELLA BORSA
Il borsista vincitore di una borsa di studio MAECI,
riceverà il borsellino stabilito con cadenza trimestrale sul conto corrente
italiano a lui intestato. (cfr. Linee Guida per il borsista http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html).
Il
pagamento della borsa di studio potrà essere effettuato dopo l’iscrizione
presso l’Istituzione prescelta, in base alle tempistiche amministrative
necessarie.
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In alcuni casi il borsista vincitore
di una borsa di studio MAECI riceverà le relative mensilità dalle Università,
riportate di seguito in ordine alfabetico, con le quali il MAECI ha concluso
apposite
Convenzioni per l’Anno Accademico 2017-2018:
1.
Università degli studi di Bologna;
2.
Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale (nuova)
3.
Università della Calabria (nuova)
4.
Politecnico di Milano
5.
Commerciale Luigi Bocconi di Milano
6.
Università degli Studi di Milano
7.
Università per Stranieri di Perugia
8.
Università degli studi di Roma Tor Vergata
9.
Università Roma Tre
10.
Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio
Calabria
11.
Università per stranieri di Siena
12.
Politecnico di Torino
13. Università degli studi di
Torino
14.
Università Ca’ Foscari di Venezia
15.
Università degli Studi della Tuscia – Viterbo
Art. 12
INCOMPATIBILITÀ
La
borsa di studio assegnata è incompatibile con ogni altra borsa di studio erogata
dal Governo Italiano o da Enti e Organismi pubblici italiani.
NOTA BENE
* Le borse di studio, denominate borse IRE, sono
offerte solo per i seguenti Paesi: Argentina,
Brasile, Cile,
Colombia,
Etiopia, Perù, Sud Africa, Uruguay e Venezuela.
*Per l’Albania
sono offerte 6 borse supplementari (6 borse della durata di tre mesi per Corsi
di italiano) da destinare agli studenti più meritevoli delle classi XII delle
sezioni bilingui delle scuole superiori di Tirana, Scutari e Korcia. La
valutazione e la selezione dei candidati sarà effettuata da un Comitato Misto,
istituito con le stesse modalità di cui all’art. 7 del presente bando, che si
riunirà dopo la fine dell’anno scolastico
2016-2017.
*Gli studenti kenyoti dell’Università
di Garissa beneficiari di borsa di studio MAECI nell’anno accademico
2016-17
possono candidarsi per chiedere il rinnovo della borsa di studio,
indipendentemente dal Corso di Laurea scelto.
*La valutazione e la selezione della candidature per
la Libia e per la Siria saranno effettuate dall’Ufficio VII
DGSP.
*Ai sensi
del Programma esecutivo dell'Accordo di Collaborazione Culturale tra l’Italia e il Cile del 18 Aprile 1991, gli studenti
cileni vincitori di borsa di studio avranno diritto al rimborso del biglietto
aereo A/R da e
per l’Italia, nella
classe più economica.
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