Thursday, March 30, 2017

















BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO OFFERTE DAL GOVERNO ITALIANO A
STUDENTI STRANIERI E STUDENTI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (IRE) PER L’ANNO

ACCADEMICO 2017-2018

DECORRENZA 27 MARZO 2017 – SCADENZA 10 MAGGIO 2017


Art. 1
OGGETTO DEL BANDO

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (di seguito denominato

MAECI), sulla base di quanto stabilito dalla Legge 288/55 e successive modifiche e integrazioni e, in attuazione degli Accordi culturali bilaterali e relativi Programmi Esecutivi, Accordi multilaterali, Intese intergovernative e Convenzioni ad hoc per il sostegno di Progetti Speciali di Internazionalizzazione con Università, Centri di Ricerca e di Alta Formazione artistica in Italia, offre borse di studio, in favore di studenti stranieri e studenti cittadini italiani residenti all’estero (di seguito denominati IRE) per l’Anno Accademico 2017-2018, con l’obiettivo di favorire la cooperazione culturale internazionale, la diffusione della conoscenza della lingua, della cultura e della scienza italiana e la proiezione del sistema economico e tecnologico dell’Italia nel mondo.

Le borse di studio sono offerte per svolgere programmi di studio, formazione e/o ricerca presso Istituzioni italiane statali o legalmente riconosciute il cui elenco è disponibile sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR): http://www.istruzione.it/web/universita/.

Il MAECI offre inoltre borse di studio a studenti impegnati in attività di studio previste da Progetti Speciali (si veda la specifica sezione riservata a tali progetti nella pagina http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html).

Le borse di studio per Progetti Speciali sono oggetto di separato bando.

La lista dei Paesi stranieri beneficiari delle suddette borse di studio, i cui cittadini possono candidarsi, è consultabile alla pagina “Borse di studio per stranieri e italiani residenti all’estero” del sito web di questo Ministero, all’indirizzo: http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html



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Art. 2
REQUISITI DI ACCESSO

Per le informazioni su tutti i necessari adempimenti, si raccomanda di consultare le Linee Guida per il borsista alla pagina web:


Le candidature possono essere presentate da coloro in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del bando.

Le domande presentate da candidati privi dei requisiti di accesso non saranno prese in considerazione e saranno escluse automaticamente dalla selezione.

I dipendenti, di cittadinanza italiana, di Uffici della Pubblica Amministrazione italiana, nonché i loro familiari - anche se residenti temporaneamente all’estero - sono esclusi dalla concessione delle borse di studio IRE.

2.1 Titolo di studio

Possono concorrere alle borse gli studenti stranieri o studenti italiani stabilmente residenti all’estero in possesso di un Titolo di studio valido per l’iscrizione ai corsi presso l’Istituzione prescelta.

2.2 Limiti d’età

Possono presentare domanda i candidati di età compresa tra i 18 e i 36 anni, compiuti alla data di scadenza del presente bando.

Per coloro che si candidano al primo anno di un Corso di Dottorato, il limite massimo d’età è fissato a 33 anni, compiuti alla data di scadenza del presente bando.

Per i Corsi di aggiornamento/formazione per docenti di lingua italiana, possono presentare domanda i candidati di età compresa tra i 18 e i 45 anni.

2.3 Competenza linguistica.

Il candidato dovrà allegare alla domanda un certificato o un attestato comprovante la competenza della lingua italiana a partire dal livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento:

Per l’iscrizione a corsi universitari che si svolgano interamente in lingua inglese non è richiesta la conoscenza della lingua italiana.



Per i soli corsi di lingua e cultura italiana, il candidato dovrà allegare alla domanda un certificato o attestato comprovante la competenza della lingua italiana a partire dal livello A2 del Quadro

Comune Europeo di Riferimento:



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Art. 3

TIPOLOGIE DI CORSI PER I QUALI SI POSSONO PRESENTARE LE CANDIDATURE 3.1 Borse di studio della durata di 6 (sei) o 9 (nove) mesi

Le borse di studio della durata di 6 (sei) o 9 (nove) mesi, con inizio non precedente alla data del 1 novembre 2017, vengono assegnate per la frequenza delle tipologie di corsi di seguito elencate:

a)  Corsi universitari di Laurea specialistica/Magistrale (2° ciclo)

Per potersi iscrivere al primo anno di un corso di laurea di 2° ciclo in Italia, il candidato dovrà aver concluso un ciclo di studi di 1° livello nel proprio Paese di provenienza; per potersi iscrivere al secondo anno, il candidato dovrà essere in regola con gli esami dell’anno precedente.

b) Corsi di Master di I e II Livello
Per potersi iscrivere ad un Corso di Master in Italia il candidato dovrà essere in possesso dei titoli

di accesso richiesti dall’Istituzione prescelta.

c) Dottorati di ricerca

Per potersi iscrivere ad un Dottorato di ricerca in Italia il candidato dovrà essere in possesso dei

titoli di accesso richiesti dall’Istituzione prescelta.

d) Scuole di Specializzazione

Per potersi iscrivere ad una Scuola di Specializzazione in Italia il candidato dovrà essere in possesso dei titoli di accesso richiesti dall’Istituzione prescelta.

Sono esclusi tutti i corsi di Specializzazione relativi alle discipline mediche (cfr. D. Lgs. 08.08.1991 n. 257).

e) Progetti di Studio in co-tutela

Questa tipologia di borsa di studio può essere assegnata per attività di ricerca presso il Consiglio

Nazionale delle Ricerche, (CNR), l’Istituto Superiore di Sanità o altri Enti statali universitari, museali, archivistici.

Il candidato che voglia usufruire di una borsa per svolgere un Progetto di studio in co-tutela, dovrà allegare alla candidatura il programma di ricerca previsto, avendo cura altresì di indicare il nominativo e i contatti (e-mail e numero di telefono) del Docente Tutor della ricerca, oltre alle lettere di accettazione da parte dell’Istituzione ospitante.

f)      Corsi di alta formazione professionale, artistica e musicale (AFAM), Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona; Scuola di Alta Formazione e Studio (SAF) dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (ISCR) e Scuola Nazionale di Cinema.


-          Il candidato che voglia iscriversi a corsi presso Istituzioni AFAM e la Scuola Internazionale di Liuteria di Cremona deve aver concluso un ciclo di studi di Scuola Media Superiore valido in loco per l’accesso alle Accademie o ai Conservatori statali o legalmente riconosciuti.

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L’elenco delle Istituzioni AFAM è disponibile sul sito del MIUR http://www.afam.miur.it/argomenti/istituzioni.aspx;

-          il candidato che voglia iscriversi alla SAF dell’ISCR o alla Scuola Nazionale di Cinemadeve aver concluso un ciclo di studi di Scuola Media Superiore. L’iscrizione è subordinata al superamento di prove di ammissione.





3.2  Borse di studio della durata di 3 (tre) mesi

Le borse di studio della durata di 3 mesi, con inizio non precedente alla data del 1 novembre 2017, vengono assegnate per la frequenza delle seguenti tipologie di corsi:

g) Corsi di lingua e cultura italiana

Il candidato dovrà allegare alla domanda un certificato o attestato comprovante la competenza della lingua italiana a partire dal livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (https://www.linguaitaliana.esteri.it/data/lingua/corsi/pdf/tabella_certificazioni.pdf).

3.3 Borse di studio della durata di 1 (un) mese

Le borse di studio della durata di 1 mese, con inizio non precedente alla data del 1 novembre 2017, vengono assegnate per la frequenza delle seguenti tipologie di corsi:

h) Corsi di aggiornamento/formazione per Docenti di lingua italiana

Il candidato che voglia usufruire di una borsa della durata di 1 mese per la frequenza di un Corso di aggiornamento/formazione per docenti di lingua italiana dovrà documentare l’attività di docente di lingua italiana L2/LS nel Paese di provenienza.



I candidati provenienti dai Paesi dell’Unione Europea possono presentare domanda solo per i corsi post-laurea (Dottorati di ricerca, Scuole di Specializzazione, Progetti di Studio in co-tutela), corsi di lingua italiana e corsi per docenti di lingua italiana.


Art. 4

RINNOVI

4.1  Possono candidarsi per la frequenza di un Corso di Laurea a Ciclo Unico per l’anno accademico

2017-2018, solo coloro che nell’anno accademico 2016-2017 abbiano usufruito di una borsa di studio MAECI e che per l’A.A. 2017-18 si iscrivano almeno al 4° anno dello stesso Corso di Laurea a Ciclo Unico. L’eventuale rinnovo delle borse è concesso ai soli candidati che certifichino di essere in regola con gli esami di profitto previsti per ciascun Anno Accademico.


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4.2  Coloro che nell’Anno Accademico 2016-2017 abbiano usufruito di una borsa di studio MAECI possono candidarsi per la prosecuzione o il completamento di un corso di studi pluriennale

(Corsi di Laurea, Specializzazioni, Master, Dottorato di ricerca). L’eventuale rinnovo della borsa è concesso ai soli candidati che certifichino di essere in regola con gli esami di profitto previsti per ciascun Anno Accademico.







Art. 5

INAMMISSIBILITÀ


Le borse di studio MAECI non sono concesse per la frequenza di Corsi universitari di laurea Triennale (1° ciclo) o a ciclo unico, ad eccezione dei soli rinnovi (cfr. Art. 4.1).

Le borse di studio MAECI non sono concesse per la frequenza di corsi presso Istituzioni straniere (Università, Accademie, biblioteche, Scuole di qualsiasi natura), con sede in Italia né presso Centri o laboratori di ricerca privati non riconosciuti, né per corsi singoli o ricerche individuali.


Art. 6

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le candidature per la selezione relativa all’assegnazione delle borse di studio dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica, accedendo al “Portale borse online” dalla pagina del sito Internet di questo Ministero:


previa registrazione per accedere al Modulo di registrazione attraverso username e password

Cliccare per accedere al Modulo di registrazione online https://borseonline.esteri.it/BorseOnLine/

Per la Libia possono candidarsi solo coloro che nell’anno accademico 2016-2017 abbiano usufruito di una borsa di studio MAECI. L’eventuale rinnovo o continuazione della borsa è concesso ai soli candidati che certifichino di essere in regola con gli esami di profitto previsti per ciascun anno accademico.

Per la Siria, la selezione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti sarà effettuata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ufficio VII D.G.S.P., attraverso l'istituzione di un'apposita commissione.

Le candidature online devono essere trasmesse dal candidato a partire dal 27 marzo 2017 entro la mezzanotte (ora italiana) del 10 maggio 2017.

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Le candidature pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.


Art. 7

PROCEDURE DI SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DELLE BORSE

7.1 Selezione dei candidati

L’esame e la valutazione delle candidature presentate è di competenza delle Rappresentanze Diplomatiche italiane con sede nel Paese di provenienza del candidato.

Le candidature trasmesse telematicamente attraverso il Portale borse online entro i termini stabiliti dal bando saranno valutate e selezionate da un Comitato Misto istituito con apposito Decreto del Capo della Rappresentanza Diplomatica, composto dallo stesso Capo della Rappresentanza Diplomatica o da un suo delegato, da rappresentanti delle Autorità locali, delle Istituzioni culturali, scientifiche ed economiche.

Qualora le condizioni oggettive del Paese all’estero non consentissero la costituzione di un Comitato Misto, la candidature saranno esaminate e selezionate da un Comitato ad hoc, istituito con apposito Decreto del Capo della Rappresentanza Diplomatica e composto dal Capo della Rappresentanza Diplomatica, da funzionari italiani e – ove possibile – da docenti universitari italiani.


7.2 Selezione dei candidati cittadini IRE

Le candidature dei cittadini IRE saranno esaminate e selezionate da un Comitato ad hoc, istituito con apposito Decreto del Capo della Rappresentanza Diplomatica, composto dal Capo della Rappresentanza Diplomatica, dai rappresentanti dei Comitati e delle Associazioni dei connazionali all’estero, nonché delle scuole italiane all’estero.


7.3 Procedure di Assegnazione

L’assegnazione delle borse di studio sarà effettuata sulla base di una valutazione comparativa delle candidature presentate, del possesso dei requisiti e di criteri attinenti al merito e/o all’ eccellenza del curriculum del candidato, stabiliti sulla base di un’apposita griglia di valutazione.



Art. 8

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO

Al termine della selezione, la Rappresentanza Diplomatica competente provvederà alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e delle riserve, secondo modalità comunicate sul sito Internet di ciascuna Rappresentanza.


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Art. 9

PAGAMENTO TASSE DI ISCRIZIONE

I vincitori di borse di studio offerte dal Governo italiano possono beneficiare dell’esonero dal pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi universitari, in accordo con la normativa vigente, art. 9 comma 3 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 che stabilisce:

3. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo Italiano nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l’esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli Affari Esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall’Università o dall’Istituzione di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica al Ministero degli Affari Esteri.”

Si segnala, tuttavia, che alcune Università, nell’ambito della loro autonomia amministrativo-contabile, potrebbero non accordare tale esenzione.

L’esenzione non è applicata per i Corsi avanzati di lingua e cultura italiana e per i Corsi di aggiornamento/formazione per docenti di lingua italiana, per i quali è necessario il versamento mensile delle tasse d’iscrizione.

Art. 10

COPERTURA ASSICURATIVA MEDICA

I borsisti beneficiano di una polizza assicurativa per la copertura di eventuali spese per malattie o infortuni per la durata della borsa di studio.

Sono escluse dalla copertura assicurativa le malattie dipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti.


Art. 11

PAGAMENTO DELLA BORSA

Il borsista vincitore di una borsa di studio MAECI, riceverà il borsellino stabilito con cadenza trimestrale sul conto corrente italiano a lui intestato. (cfr. Linee Guida per il borsista http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html).

Il pagamento della borsa di studio potrà essere effettuato dopo l’iscrizione presso l’Istituzione prescelta, in base alle tempistiche amministrative necessarie.





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In alcuni casi il borsista vincitore di una borsa di studio MAECI riceverà le relative mensilità dalle Università, riportate di seguito in ordine alfabetico, con le quali il MAECI ha concluso apposite

Convenzioni per l’Anno Accademico 2017-2018:

1.      Università degli studi di Bologna;
2.      Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (nuova)

3.      Università della Calabria (nuova)

4.      Politecnico di Milano

5.      Commerciale Luigi Bocconi di Milano

6.      Università degli Studi di Milano

7.      Università per Stranieri di Perugia

8.      Università degli studi di Roma Tor Vergata
9.      Università Roma Tre

10.  Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria

11.  Università per stranieri di Siena

12.  Politecnico di Torino

13.  Università degli studi di Torino
14.  Università Ca’ Foscari di Venezia

15.  Università degli Studi della Tuscia – Viterbo



Art. 12

INCOMPATIBILITÀ

La borsa di studio assegnata è incompatibile con ogni altra borsa di studio erogata dal Governo Italiano o da Enti e Organismi pubblici italiani.

NOTA BENE

* Le borse di studio, denominate borse IRE, sono offerte solo per i seguenti Paesi: Argentina, Brasile, Cile,

Colombia, Etiopia, Perù, Sud Africa, Uruguay e Venezuela.

*Per l’Albania sono offerte 6 borse supplementari (6 borse della durata di tre mesi per Corsi di italiano) da destinare agli studenti più meritevoli delle classi XII delle sezioni bilingui delle scuole superiori di Tirana, Scutari e Korcia. La valutazione e la selezione dei candidati sarà effettuata da un Comitato Misto, istituito con le stesse modalità di cui all’art. 7 del presente bando, che si riunirà dopo la fine dell’anno scolastico

2016-2017.

*Gli studenti kenyoti dell’Università di Garissa beneficiari di borsa di studio MAECI nell’anno accademico

2016-17 possono candidarsi per chiedere il rinnovo della borsa di studio, indipendentemente dal Corso di Laurea scelto.

*La valutazione e la selezione della candidature per la Libia e per la Siria saranno effettuate dall’Ufficio VII
DGSP.

*Ai sensi del Programma esecutivo dell'Accordo di Collaborazione Culturale tra l’Italia e il Cile del 18 Aprile 1991, gli studenti cileni vincitori di borsa di studio avranno diritto al rimborso del biglietto aereo A/R da e per l’Italia, nella classe più economica.



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CILS Certificazione di italiano come lingua straniera

CILS - CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA (СЕРТИФИКАT ЗА ПОЗНАВАЊЕ НА ИТАЛИЈАНСКИОТ КАКО СТРАНСКИ ЈАЗИК) Филолошкиот факултет...